KIT AUSTRIA – COSA È OBBLIGATORIO AVERE

kit Austria

In Austria dal 1989 sono in vigore norme per la circolazione dei camion, in particolare, con i decreti del 18 novembre 1991 e del 24 agosto 1992 è stata determinata la procedura per l’estensione delle omologazioni per gli autoveicoli silenziosi (certificati silenziosi). Il decreto dell’8 aprile 2008 ha chiarito che: “I certificati di silenziosità possono essere estesi anche da organismi autorizzati ai sensi dell’articolo 57a KFG per la valutazione di veicoli con un hzG superiore a 3.500 kg”, a condizione che abbiano un idoneo dispositivo di misurazione del livello di rumore.”

In Austria, sono considerati veicoli a motore silenziosi quei veicoli che soddisfano determinati criteri, come definito nell’8° comma 1 KDV. Questi includono veicoli con una velocità superiore a 50 km/h e un peso totale massimo consentito di oltre 3,5 tonnellate.

Per quanto riguarda i livelli sonori; il rumore di guida e il rumore del freno motore, non devono superare i 78 dB(A) per una potenza motore inferiore a 150 kW e non devono superare gli 80 dB(A) per una potenza motore superiore a 150 kW e il valore più alto del livello sonoro del rumore dell’aria compressa non deve superare i 72 dB(A).

Secondo l’8° comma 5 KDV, i veicoli conformi devono portare una targa aggiuntiva circolare verde. Questa targa, con un diametro di almeno 20 cm, un bordo bianco e la lettera ‘L’ in caratteri bianchi indelebili, mira a distinguere visivamente i veicoli con diritti speciali (es. facilitatori della guida, esenzioni dal divieto di circolazione la domenica e nei giorni festivi, agevolazioni fiscali, ecc.).

 

Il processo di verifica della conformità quindi prevede:

  1. Esame del fascicolo tecnico inviato dal costruttore a TUV AUSTRIA Italia.
  2. Verifica ispettiva della macchina presso il luogo indicato dal costruttore, mediante prove strumentali durante il normale funzionamento.

 

Il rilascio dell’attestato dipende dalla completezza e correttezza del fascicolo, documentata da un rapporto di verifica, e dalla conformità del prodotto/sistema alla documentazione valutata. Al termine delle verifiche, in caso di conformità, viene rilasciata la documentazione attestante la rispondenza al requisito imposto per le macchine di cui all’Art. 12 della Direttiva Rumore.

 

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